antica cittadella
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SESSA AURUNCA - Sono stati entrambi assolti dal reato associativo di cui all’art. 74 DPR 309/90, Giuseppe Di Lorenzo e Giovanni Bevilacqua, entrambi attinti nel dicembre del 2022 da un’ordinanza di custodia cautelare che li vedeva, tra gli altri, partecipi, secondo l’ipotesi accusatoria, di un’associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio di Sessa Aurunca

L'indagine

Al vertice della contestata associazione vi era Ernesto Simeone, condannato a 16 anni di reclusione in abbreviato, D’Angelo Carlo, D’Angelo Luca, Lagnese Oreste, Catanzaro Alessia Agata e Di Toro Giada, unica assolta sempre in abbreviato con formula piena da tutte le contestazioni. L’Ordinanza, emessa a seguito di una complessa attività d’indagine eseguita dalla locale Compagnia dei Carabinieri e coordinata dalla DDA di Napoli aveva evidenziato l’esistenza sul territorio di una florida e coordinata attività di spaccio che vedeva proprio in Simeone Ernesto l’ispiratore dell’intero sistema il tutto, secondo una prima ricostruzione, aggravato dal metodo mafioso promanante dal Clan Muzzoni operante sull’intera area. 

La sentenza

Per la I sezione collegio C del Tribunale di S. Maria C.V. i due imputati però, Di Lorenzo e Bevilacqua, pur colpevoli di aver commesso una serie di cessioni di stupefacenti e quindi condannati rispettivamente ad anni 8 ed anni 1 ed un mese di reclusione in relazione all’art. 73 DPR 309/90 non erano inseriti in un contesto associativo stabile di cui all’art. 74 del DPR 309/90. Durissime le richieste di condanna da parte del Sostituto Procuratore della DDA di Napoli  - Giordano - il quale nel corso della sua requisitoria, pur escludendo l’aggravante prevista dall'art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (il cui contenuto è oggi trasfuso nell'art. 416-bis.1 c.p) non essendosi palesata l’interferenza diretta del clan – nella figura di Di Lorenzo Gaetano - all’interno del contesto associativo di cui all’art. 74 DPR 309/90 addebitato agli stessi, aveva richiesto 15 anni di reclusione per Di Lorenzo Giuseppe e 3 anni e 6 mesi per Bevilacqua Giovanni, escludendo comunque a quest’ultimo la partecipazione alla contestata associazione di cui all’art. 74 DPR 309/90. Differente invece la valutazione del Tribunale sammaritano che a seguito di una lunga camera di consiglio non ha ritenuto sussistere in capo ai due giovani imputati (unici due che hanno scelto il rito ordinario) la partecipazione alla contestata associazione, rimodulando così l’intero impianto accusatorio, infliggendo agli stessi una pena di anni 8 di reclusione per il Di Lorenzo Giuseppe ed anni 1 ed un mese – con sospensione condizionale della pena – al Bevilacqua Giovanni per il solo reato di cui all’art. 73 del DPR 309/90. In virtù della perdita di efficacia della misura cautelare in relazione all’art. 73 DPR 309/90 per superamento massimo dei termini di custodia è stata disposta anche la scarcerazione immediata di entrambi. Si attenderà il deposito delle motivazioni nel termine di giorni 90. Nel collegio difensivo erano presenti gli Avvocati Camillo Irace e Luigi Mordacchini per Di Lorenzo Giuseppe e Raffaele Ciccaglione per Bevilacqua Giovanni.