LA SENTENZA. Bollette acqua prescritte, il comune condannato dall’Antitrust a pagare 10mila euro
PRATA SANNITA - L'Antitrust ha condannato per «pratica commerciale scorretta» il Comune di Prata Sannita, perché, dopo aver inviato bollette dell'acqua prescritte, ha omesso di dare una tempestiva e completa informativa ai consumatori e ha ingiustificatamente rigettato le istanze di prescrizione biennale dei consumi idrici avanzate dai cittadini, che facevano valere i loro diritti. Il Comune dovrà pagare la sanzione amministrativa di 10mila euro. Lo comunica l'Unione Nazionale Consumatori, che ha presentato la segnalazione all'Antitrust e assistito i residenti del Comune, oltre 200.
«Si tratta di una vittoria importante - spiega Ivana Russo, avvocato dell'Unione Nazionale Consumatori di Cassino che ha sollevato la vicenda - contro uno dei tanti Comuni che pretende dai propri cittadini il pagamento delle bollette dell'acqua nonostante siano prescritte grazie alla legge 205 del 2017 che prevede, per le fatture dell'acqua con scadenza successiva al 1ø gennaio 2020, la prescrizione dopo due anni.
Il fatto che un Comune - aggiunge il legale - sia condannato a pagare una sanzione per pratica commerciale scorretta ed aggressiva, è un risultato di grande rilievo per la difesa dei diritti dei consumatori, data la natura pubblica dell'ente. Ora speriamo che questa condanna sia di monito per gli altri comuni, da noi denunciati, che ancora respingono le richieste di chi eccepisce la prescrizione».
La vicenda inizia nel 2021, quando centinaia di famiglie ricevono bollette «pazze» dell'acqua, ossia fatture ormai prescritte. Supportate dai legali dell'Unione Nazionale Consumatori, eccepiscono regolarmente la prescrizione, ma il Comune continua a pretendere il pagamento negando la scadenza pur essendo fatture emesse nel dicembre 2020 per il pagamento degli anni 2015, 2016 e 2017 e 2018.
Ora nella sentenza dell'Antitrust si chiarisce che i comportamenti del Comune integrano «una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contrari alla diligenza professionale e idonei a indurre in errore il consumatore medio. L'assenza di adeguata, completa e tempestiva informativa sulla prescrizione biennale (…) ha indubbiamente ostacolato il pieno e concreto esercizio di diritti e prerogative contrattuali spettanti all'utente».
Non solo, ma «il rigetto dell'eccezione di prescrizione biennale sulla base di un'interpretazione non corretta della relativa disciplina, configura un comportamento connotato da evidenti elementi di aggressività, tale da condizionare indebitamente i consumatori, indotti a corrispondere somme non dovute sebbene regolarmente contestate mediante istanze di riconoscimento o di reclami», e il Comune ha dimostrato «un comportamento scarsamente collaborativo, nonostante la comunicazione inviata anche dall'Anci».