ORDINANZA DEL SINDACO. Vietata la vendita di bevande in vetro e lattina nelle vigilie di Natale e Capodanno
ORDINANZA DEL SINDACO. Vietata la vendita di bevande in vetro e lattina nelle vigilie di Natale e Capodanno
CASERTA - Il Sindaco Carlo Marino ha firmato un’ordinanza con la quale viene stabilito il divieto assoluto, nei confronti di tutti gli esercizi pubblici, commerciali, le attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro ubicati nel territorio cittadino, ivi compresi i distributori automatici e di vicinato, dalle ore 10:00 alle ore 21:00 dei giorni 24 dicembre e 31 dicembre, di vendita di bevande di qualunque genere contenute in bottiglie e/o contenitori di vetro o lattine (la vendita o somministrazione da parte degli esercizi pubblici potrà avvenire unicamente in bicchieri monouso biodegradabili).
L’utilizzo di bicchieri di vetro all’esterno dei locali è consentito esclusivamente per la somministrazione con la relativa consumazione nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico, con tavolini, sedie, dehors e altre strutture autorizzate.
Sempre nelle giornate del 24 e del 31 dicembre, dalle 10:00 alle 21:00, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, poi, per tutti vige il divieto di consumare qualsiasi bevanda in bottiglie/contenitori di vetro e/o lattina.
Il provvedimento è stato adottato per prevenire eventuali fenomeni di disturbo della quiete pubblica e vandalismo nonché gravi forme di delinquenza (la cosiddetta “malamovida”), che possono essere accentuati dal clima delle festività natalizie.
L’inosservanza dell’ordinanza comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, oltre al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 689/81.
Infine, sempre dalle ore 10:00 alle ore 21:00 dei giorni 24 e 31 dicembre, qualora all’interno dei locali di somministrazione si verificassero situazioni di particolare affollamento che possano creare pericoli alla pubblica incolumità, è consentita la diffusione sonora all’esterno degli stessi, con impianti conformi alla normativa e comunque entro la soglia prevista per le emissioni sonore nei centri urbani, indicate nell’articolo 35 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.