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Cassazione conferma la condanna per un 80enne
Cassazione conferma la condanna per un 80enne

SANTA MARIA CAPUA VETERE - La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da G. C., 80enne originario di Santa Maria Capua Vetere, confermando la condanna per usura emessa dalla Corte d'Appello di Napoli. 

La decisione, presa il 16 ottobre 2024 dalla Seconda Sezione Penale, presieduta dalla giudice Giovanna Verga, sancisce la responsabilità penale dell'uomo, che aveva impugnato la sentenza del 4 ottobre 2023.

I dettagli del ricorso e le motivazioni contestate

Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d'Appello, che, pur dichiarando estinto il reato di tentata estorsione per prescrizione, aveva confermato la condanna per usura, con l’aggravante della continuazione dei reati.

G. C. aveva sollevato due motivi principali di ricorso: il primo riguardava la presunta nullità della sentenza per vizio di motivazione, sostenendo che ci fosse stata una violazione della legge sulla tempestività del deposito della lista testimoni da parte della parte civile, avvenuto il 3 marzo 2016, a ridosso della prima udienza del 9 marzo 2016. Il secondo motivo faceva riferimento alla presunta irregolarità riguardante il deposito della lista testi da parte della persona offesa prima della costituzione formale della parte civile.

La risposta della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le contestazioni, ritenendole infondate. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno sottolineato che l’ammissione di prove non tempestivamente indicate non costituisce motivo di nullità, essendo prerogativa discrezionale del giudice. Inoltre, il deposito della lista testimoni è avvenuto in tempo utile, poiché la costituzione formale della parte civile è avvenuta prima dell'apertura del dibattimento, nel giugno 2016.

Sul secondo motivo, la Cassazione ha ribadito che la persona offesa può depositare la lista testi prima della costituzione formale della parte civile, e una volta avvenuta la costituzione, ha diritto all’ammissione delle prove testimoniali indicate.

Le spese processuali e la somma da versare alla Cassa delle Ammende

Con la decisione di inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato G. C. al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro da versare alla Cassa delle Ammende. Nessun rimborso è stato invece riconosciuto alla parte civile, la quale aveva presentato conclusioni e nota spese in ritardo, il giorno stesso dell'udienza.

Questa sentenza rappresenta l'atto finale di un lungo procedimento legale, confermando la condanna per usura nei confronti dell'80enne, ormai definitiva.